Zes Adriatica
Zes Ionica

REGIONE PUGLIA

Zone economiche speciali

0 Milioni €
Per progetto d’investimento
0%
Riduzione imposta sul reddito
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Piccole Imprese
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Medie imprese
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Grandi imprese

Credito d’Imposta per Investimenti in Puglia

Limite massimo di 100 Milioni di euro per ciascun progetto di investimento.

L’entità del credito d’imposta accordato è strettamente correlata all’ammontare dell’investimento intrapreso. Tale relazione varia in base alla localizzazione geografica dell’investimento stesso all’interno della Regione Puglia, nonché alla categoria dimensionale dell’impresa beneficiaria. Nel dettaglio, le imprese vengono suddivise in Piccole, Medie e Grandi imprese.

Per le Piccole imprese, è prevista un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta pari al 45% dell’investimento. Le Medie imprese possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 35% dell’investimento, mentre per le Grandi imprese tale agevolazione si attesta al 25% dell’investimento ammissibile.

Questi tassi di agevolazione sono applicabili esclusivamente alle spese che soddisfano i criteri di ammissibilità, e ciò fino a un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.

È doveroso sottolineare che il credito d’imposta può essere cumulato con altri regimi di aiuti, quali gli aiuti de minimis, nonché con ulteriori agevolazioni di Stato che abbiano pertinenza con le medesime voci di costo riconosciute ai fini del beneficio. Questo cumulo, tuttavia, deve attenersi ai limiti massimi stabiliti dall’Unione Europea in termini di intensità o importo complessivo degli aiuti.

È altresì importante evidenziare che l’ammontare complessivo dei vantaggi ottenuti non può superare l’entità dell’investimento effettivamente realizzato. La quantificazione precisa del credito d’imposta avviene attraverso l’applicazione dei predetti tassi del 45%, 35% o 25% al costo degli asset immobiliari strumentali. Tale importo viene successivamente rettificato tenendo conto delle sovvenzioni già acquisite o richieste per gli stessi investimenti.

Riduzione del 50% dell’Imposta sul Reddito

Agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per le imprese che avviano nuove iniziative economiche all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) Pugliesi.

La Legge 178/2020, comunemente riconosciuta come Legge di Bilancio 2021, introduce un provvedimento di notevole rilevanza per la Regione Puglia. Tale provvedimento consiste nella concessione di un agevolazione fiscale di rilievo, ossia una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, rivolta alle imprese che intraprendono nuove iniziative economiche all’interno delle circoscrizioni definite come Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno del territorio della Regione Puglia.

Conformemente a quanto stabilito nell’articolo 1, comma 173 della medesima legge, questa agevolazione fiscale entra in vigore a partire dall’esercizio finanziario in cui ha luogo l’avvio dell’attività economica nell’ambito delle Zone Economiche Speciali (ZES) presenti nella Regione Puglia. L’agevolazione si applica in maniera continuativa per un periodo temporale di sei esercizi finanziari consecutivi.

L’ottenimento di questo agevolazione è subordinato all’adempimento delle seguenti condizioni:

Le imprese beneficiarie devono mantenere stabilmente la loro attività all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) situate sul territorio della Regione Puglia per almeno 10 anni dalla data di inizio dell’attività stessa.

Le imprese sono altresì tenute a garantire la preservazione dei posti di lavoro generati nel contesto delle operazioni condotte all’interno delle predette Zone Economiche Speciali (ZES) per un arco temporale non inferiore a 10 anni.

Si sottolinea che questa agevolazione viene concessa nel rigoroso rispetto dei limiti e delle condizioni definiti dal Regolamento UE n. 1407/2013 emanato dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2013, che disciplina l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea relativamente agli aiuti di modesta entità, noti come aiuti “de minimis”. Si rileva, a tal proposito, che l’ammontare totale cumulativo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a una singola entità economica non può eccedere l’importo di 200.000 Euro nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari consecutivi.

Beneficiari

PMI che effettuano investimenti in beni strumentali per nuove attività economiche all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) in Puglia

Possono accedere al credito d’imposta ZES coloro che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ovvero individui o entità titolari di reddito d’impresa, e che effettuano investimenti in beni strumentali destinati all’avvio di nuove attività economiche all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) della Regione Puglia.

Tali agevolazioni possono essere concesse alle Piccole e Medie Imprese (PMI) per qualsiasi forma di investimento iniziale, mentre alle Grandi Imprese sono assegnate esclusivamente per investimenti iniziali destinati a sostenere nuove attività economiche nell’area designata, come definito nell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione datato 17 giugno 2014, noto come GBER.

L’accesso a questa agevolazione è sottoposto alle seguenti condizioni:

Le imprese che ne beneficiano devono mantenere in funzione le loro attività all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) della Regione Puglia per almeno sette anni a partire dal completamento dell’investimento agevolato.

Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in uno stato di liquidazione o di scioglimento.

L’agevolazione non è estesa alle imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Si fa notare che le imprese in difficoltà, conformemente alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014, non sono idonee a beneficiare di questa agevolazione.

In aggiunta, è da evidenziare che i soggetti operanti nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura non rientrano nei benefici del credito d’imposta ZES.

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