Riduzione del 50% dell’Imposta sul Reddito
Agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per le imprese che avviano nuove iniziative economiche all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) Pugliesi.
La Legge 178/2020, comunemente riconosciuta come Legge di Bilancio 2021, introduce un provvedimento di notevole rilevanza per la Regione Puglia. Tale provvedimento consiste nella concessione di un agevolazione fiscale di rilievo, ossia una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, rivolta alle imprese che intraprendono nuove iniziative economiche all’interno delle circoscrizioni definite come Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno del territorio della Regione Puglia.
Conformemente a quanto stabilito nell’articolo 1, comma 173 della medesima legge, questa agevolazione fiscale entra in vigore a partire dall’esercizio finanziario in cui ha luogo l’avvio dell’attività economica nell’ambito delle Zone Economiche Speciali (ZES) presenti nella Regione Puglia. L’agevolazione si applica in maniera continuativa per un periodo temporale di sei esercizi finanziari consecutivi.
L’ottenimento di questo agevolazione è subordinato all’adempimento delle seguenti condizioni:
Le imprese beneficiarie devono mantenere stabilmente la loro attività all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) situate sul territorio della Regione Puglia per almeno 10 anni dalla data di inizio dell’attività stessa.
Le imprese sono altresì tenute a garantire la preservazione dei posti di lavoro generati nel contesto delle operazioni condotte all’interno delle predette Zone Economiche Speciali (ZES) per un arco temporale non inferiore a 10 anni.
Si sottolinea che questa agevolazione viene concessa nel rigoroso rispetto dei limiti e delle condizioni definiti dal Regolamento UE n. 1407/2013 emanato dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2013, che disciplina l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea relativamente agli aiuti di modesta entità, noti come aiuti “de minimis”. Si rileva, a tal proposito, che l’ammontare totale cumulativo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a una singola entità economica non può eccedere l’importo di 200.000 Euro nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari consecutivi.
Beneficiari
PMI che effettuano investimenti in beni strumentali per nuove attività economiche all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) in Puglia
Possono accedere al credito d’imposta ZES coloro che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ovvero individui o entità titolari di reddito d’impresa, e che effettuano investimenti in beni strumentali destinati all’avvio di nuove attività economiche all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) della Regione Puglia.
Tali agevolazioni possono essere concesse alle Piccole e Medie Imprese (PMI) per qualsiasi forma di investimento iniziale, mentre alle Grandi Imprese sono assegnate esclusivamente per investimenti iniziali destinati a sostenere nuove attività economiche nell’area designata, come definito nell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione datato 17 giugno 2014, noto come GBER.
L’accesso a questa agevolazione è sottoposto alle seguenti condizioni:
Le imprese che ne beneficiano devono mantenere in funzione le loro attività all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) della Regione Puglia per almeno sette anni a partire dal completamento dell’investimento agevolato.
Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in uno stato di liquidazione o di scioglimento.
L’agevolazione non è estesa alle imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Si fa notare che le imprese in difficoltà, conformemente alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014, non sono idonee a beneficiare di questa agevolazione.
In aggiunta, è da evidenziare che i soggetti operanti nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura non rientrano nei benefici del credito d’imposta ZES.
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